Compliance · Aggiornato 2026

Guida alla Dichiarazione di Conformità (DiCo) per installatori termoidraulici

Cos'è la DiCo, quando è obbligatoria, come si compila il modello ministeriale, quali sanzioni prevede il DM 37/2008 e come automatizzarne la preparazione per imprese termoidrauliche, gas e HVAC.

9 min di lettura
Installatore termoidraulico che firma una Dichiarazione di Conformità DiCo accanto a una caldaia

Cos'è la Dichiarazione di Conformità (DiCo)

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) è il documento, introdotto dal DM 37/2008, con cui l'impresa installatrice certifica che un impianto è stato realizzato a regola d'arte, nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza vigenti (norme UNI, CEI) e dei progetti depositati.

Per un'impresa termoidraulica o HVAC è il documento di compliance più importante: senza DiCo l'impianto non può essere messo in esercizio e il committente non può ottenere agibilità, detrazioni fiscali (Ecobonus, Conto Termico, Superbonus) o stipulare contratti di fornitura.

Quando è obbligatoria la DiCo

Il DM 37/2008 prevede l'obbligo di DiCo per gli impianti installati negli edifici (civili, commerciali, produttivi). Le tipologie rilevanti per il mondo termoidraulico e HVAC sono:

  • Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione
  • Impianti idrici e sanitari
  • Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili
  • Impianti di protezione antincendio (estintori, rivelazione, evacuazione fumi)
  • Impianti elettrici a servizio degli impianti termici

La DiCo è obbligatoria per nuove installazioni, trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie. Per la sola manutenzione ordinaria non serve, ma resta obbligatorio l'aggiornamento del libretto di impianto.

Il modello DiCo: cosa deve contenere

Il modello DiCo allegato al DM 37/2008 (Allegato I) è strutturato in sezioni obbligatorie. Una DiCo incompleta o compilata in modo approssimativo è la prima causa di contestazione durante controlli e pratiche edilizie.

Contenuti minimi del modello DiCo

  1. Dati dell'impresa installatrice (ragione sociale, sede, P.IVA, iscrizione CCIAA)
  2. Estremi dell'abilitazione ex DM 37/2008 (lettere a–g)
  3. Dati del committente e ubicazione dell'immobile
  4. Tipologia di intervento (nuova installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria)
  5. Descrizione dell'impianto e tipologia (riscaldamento, gas, idrico, ecc.)
  6. Norme tecniche applicate (UNI, CEI) e dichiarazione di rispetto del progetto
  7. Componenti principali installati (marca, modello, dati di targa)
  8. Firma del responsabile tecnico e timbro dell'impresa
  9. Allegati obbligatori (relazione materiali, progetto se previsto, certificazioni componenti)

Allegati obbligatori alla DiCo

Gli allegati sono parte integrante della DiCo. Una dichiarazione senza allegati corretti è considerata incompleta e può essere rifiutata da Comune, ASL o ente erogatore.

  • Relazione tipologica materiali impiegati
  • Schema di impianto realizzato (planimetria, schema funzionale)
  • Riferimenti del progetto e dell'eventuale progettista abilitato
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
  • Visura camerale aggiornata dell'impresa
  • Certificazioni dei componenti (caldaia, valvole, pompe, sistemi di sicurezza)

DiCo e tracciabilità digitale: il quadro aggiornato

Il quadro normativo recente non ha sostituito il DM 37/2008, ma ne ha rafforzato il collegamento con la tracciabilità digitale degli interventi:

  • Banca Dati F-Gas: per gli impianti di climatizzazione la DiCo si lega ai dati comunicati entro 30 giorni dall'intervento.
  • Regolamento F-Gas UE 2024/573: introduce nuovi requisiti di certificazione e di gestione del refrigerante che la DiCo deve riflettere.
  • Trasmissione telematica: sempre più comuni e SUE richiedono l'invio digitale della DiCo (PDF firmato, marca da bollo virtuale) collegata alla pratica edilizia.
  • Libretto di impianto: la DiCo è il riferimento per la prima compilazione del libretto di impianto previsto dal DPR 74/2013.

Sanzioni previste dal DM 37/2008

L'art. 15 del DM 37/2008 disciplina le sanzioni amministrative a carico dell'impresa installatrice e del responsabile tecnico in caso di violazioni:

  • Da 100 a 1.000 euro per violazioni di carattere formale o documentale (es. DiCo incompleta, allegati mancanti, ritardo nella consegna al committente).
  • Da 1.000 a 10.000 euro per violazioni più gravi, come mancata DiCo su impianti soggetti a progetto o realizzazione non a regola d'arte con impatto sulla sicurezza.
  • Sospensione temporanea dall'Albo delle imprese artigiane o dal Registro delle imprese nei casi di reiterata violazione.

Riferimento normativo: DM 22 gennaio 2008, n. 37, art. 15 (Sanzioni).

Quanto costa preparare una DiCo

La DiCo non prevede un costo ministeriale di emissione. Il costo reale per un'impresa è rappresentato dal tempo di back-office necessario a raccogliere allegati, trascrivere dati di targa dei componenti, verificare le norme tecniche applicate e predisporre il modello firmabile. In media parliamo di 30-60 minuti per impianto, a cui si somma il tempo di eventuali integrazioni richieste dal SUE o dal committente.

A questo si aggiungono i costi indiretti: marca da bollo (dove richiesta dall'ente ricevente), conservazione digitale a norma per almeno 10 anni, aggiornamento della modulistica quando cambiano riferimenti normativi (es. entrata in vigore del Reg. UE 2024/573). Come riferimento di mercato, la redazione di una DiCo/DiRi commissionata a un professionista abilitato viene tipicamente preventivata tra 200 € e 400 € per impianto residenziale standard (fonte: prezzi indicativi Cronoshare 2025), a seconda della complessità e degli allegati richiesti.

Errori più comuni nella compilazione

  • Dati di targa dei componenti incompleti o trascritti a mano dal cantiere
  • Mancanza degli allegati tecnici (relazione materiali, schema impianto)
  • Norme tecniche citate in modo generico senza riferimento alla versione vigente
  • Disallineamento tra DiCo e libretto di impianto / Banca Dati F-Gas
  • Firma del responsabile tecnico senza qualifica corrispondente alle lettere DM 37/2008
  • Ritardo nella consegna al committente (la DiCo va rilasciata al termine dei lavori)

Come automatizzare la DiCo con Clemp

Il vero costo della DiCo non è la firma: è la ricopiatura dei dati dal cantiere all'ufficio. Marche e modelli letti sulle targhette, norme applicate, allegati raccolti uno per uno. Per ogni impianto sono 30–60 minuti di back-office.

Clemp parte da una nota vocale e dalle foto del tecnico inviate su WhatsApp e produce automaticamente:

  • Una bozza di DiCo compilata sul modello DM 37/2008
  • Estrazione automatica di marca, modello e matricola dai dati di targa fotografati
  • Collegamento alla scheda impianto e al libretto di manutenzione
  • Checklist degli allegati obbligatori mancanti prima della firma

La responsabilità tecnica resta del professionista: Clemp velocizza la preparazione, non sostituisce la firma.

Domande frequenti sulla DiCo

Chi può firmare la DiCo?

Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata ex DM 37/2008 per la lettera corrispondente alla tipologia di impianto (es. lettera C per impianti di riscaldamento e climatizzazione, lettera E per impianti gas).

Quanto va conservata la DiCo?

L'impresa installatrice deve conservarne copia per almeno 10 anni. Il committente deve custodire l'originale insieme al libretto di impianto.

DiCo o DiRi: quando si usa una o l'altra?

La DiCo si usa quando l'impresa è in possesso del progetto e dei requisiti documentali. La DiRi (Dichiarazione di Rispondenza) è un documento sostitutivo rilasciato da un professionista abilitato per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 o privi di DiCo originale.

Esiste un modello DiCo ufficiale aggiornato?

Sì, è l'Allegato I al DM 37/2008. Resta pienamente valido, integrato dai riferimenti alla Banca Dati F-Gas e al Regolamento UE 2024/573 dove pertinenti.

Cosa succede se la DiCo è mancante o incompleta?

Scattano le sanzioni previste dall'art. 15 del DM 37/2008: da 100 a 1.000 euro per violazioni formali (allegati mancanti, ritardo nella consegna) e da 1.000 a 10.000 euro nei casi più gravi, ad esempio quando la mancata DiCo riguarda impianti soggetti a progetto o compromette la sicurezza. Nei casi reiterati è prevista anche la sospensione dall'Albo.

Come si integra la DiCo con la Banca Dati F-Gas?

Per gli impianti di climatizzazione con gas fluorurati la DiCo deve essere coerente con la comunicazione da inviare alla Banca Dati F-Gas entro 30 giorni dall'intervento (Reg. UE 517/2014 e Reg. UE 2024/573): tipo di refrigerante, carica in kg, tCO2eq e dati del tecnico certificato devono coincidere tra i due documenti.

Quanto costa preparare una DiCo?

Non c'è un costo ministeriale di emissione. Il costo reale è il tempo di back-office (30-60 minuti per impianto in media) per raccogliere allegati, dati di targa e riferimenti normativi, più marca da bollo dove richiesta e conservazione digitale a norma per 10 anni.

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