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Allegati tecnici obbligatori gas: la lista (DM 37/08)

Allegati tecnici obbligatori gas: cosa deve contenere la DiCo di un impianto gas, riferimenti DM 37/08 e Delibera 40/2014 ARERA, sanzioni se mancano.

9 min di lettura
Tecnico che verifica gli allegati tecnici obbligatori di un impianto gas con tablet e schema impianto

Se hai appena installato o modificato un impianto gas, la dichiarazione di conformità da sola non basta: senza gli allegati tecnici obbligatori (ATO), la DiCo è considerata incompleta e può essere respinta dal Comune, dal distributore locale o in un controllo successivo.

Questa guida elenca esattamente quali documenti vanno allegati alla DiCo di un impianto gas, chi li prepara e li firma, come si collegano agli accertamenti del distributore previsti dalla Delibera ARERA 40/2014, e cosa rischi se ne manca anche solo uno. Per il quadro generale della dichiarazione di conformità — modello, categorie di impianto, sanzioni comuni a tutte le tipologie — trovi tutto nella guida completa alla DiCo; qui ci concentriamo solo sulla parte specifica degli impianti a gas.

Cosa sono gli allegati tecnici obbligatori (ATO) per un impianto gas

Gli allegati tecnici obbligatori sono i documenti che, insieme al modello DiCo, certificano nel dettaglio come è stato realizzato l'impianto gas: materiali usati, schema di posa, apparecchi installati, esiti delle verifiche di tenuta. Senza di essi la DiCo attesta solo che l'impianto è conforme "in generale", ma non fornisce i dati tecnici verificabili che un controllo richiede.

La base normativa è l'art. 7, comma 1 del DM 37/08 (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37), che include tra le parti integranti della dichiarazione "la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto" quando previsto. Il modello ministeriale (Allegato I al DM 37/08), nella nota 5, rimanda esplicitamente agli allegati tecnici come parte obbligatoria del fascicolo, non come opzione.

Quando servono: impianti gas soggetti a DiCo

Gli allegati tecnici obbligatori gas servono ogni volta che un'impresa abilitata per la lettera e) dell'art. 1 del DM 37/08 — impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione — realizza, trasforma o amplia un impianto. Vale per una nuova cucina a gas, un allaccio caldaia, l'estensione della rete interna a un nuovo locale o la sostituzione di un tratto di tubazione con modifica del tracciato.

Per gli impianti a uso domestico e similare alimentati da gas di I, II e III famiglia (gas manifatturato, metano, GPL), il riferimento tecnico di posa è la norma UNI 7129:2015, articolata in più parti (progettazione, installazione, messa in servizio, ventilazione, evacuazione fumi). Gli allegati tecnici obbligatori devono dimostrare che l'impianto rispetta quei criteri, non solo che è stato collegato correttamente.

Non serve invece l'allegato tecnico per la manutenzione ordinaria (sostituzione di un componente senza modifica dell'impianto) che non genera una nuova DiCo.

La lista degli allegati tecnici obbligatori per un impianto gas

Questi sono i documenti che compongono il fascicolo ATO per un impianto gas, oltre al modello DiCo compilato:

  • Relazione tecnica con la tipologia dei materiali impiegati — tubazioni, raccordi, valvole di intercettazione, marca e classe di conformità dei componenti.
  • Schema dell'impianto realizzato — planimetria o disegno funzionale con il tracciato della rete, i punti di erogazione e le valvole di intercettazione. Se l'impianto è molto semplice (un solo apparecchio, pochi metri di tubo), la Linea Guida CIG n. 1 ammette una descrizione testuale equivalente al posto del disegno grafico — ma va comunque firmata e allegata, non basta ometterla.
  • Numero, tipo e potenza degli apparecchi installati — con dati di targa di ogni apparecchio collegato alla rete gas.
  • Caratteristiche della ventilazione dei locali — presa d'aria, superficie di aerazione, conformità alla UNI 7129 per il locale in cui è installato l'apparecchio.
  • Sistema di scarico dei prodotti della combustione — tipo di scarico (a tiraggio naturale, forzato, a camera stagna) e riferimento normativo applicato.
  • Esito della verifica di tenuta, riportato con data e valore di pressione. Va fatta due volte: la prima con aria compressa, prima che il gas sia presente in rete; la seconda con il gas effettivo, dopo l'attivazione del contatore. Nell'allegato va indicato l'esito di entrambe, non un generico "verificato".
  • Collegamento elettrico degli apparecchi a gas, quando presente (es. caldaie con accensione elettronica).
  • Riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti, se l'intervento è un ampliamento di un impianto già esistente e dichiarato.
  • Progetto firmato da un professionista iscritto all'albo, solo quando obbligatorio: l'art. 5 del DM 37/08 lo richiede per gli impianti gas con portata termica complessiva superiore a 50 kW, per impianti con canne fumarie collettive ramificate, o per impianti gas medicali e simili. Sotto quella soglia, il progetto — quando serve comunque per la complessità dell'intervento — può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Il collegamento con la Delibera ARERA 40/2014: gli allegati F/40, G/40, H/40, I/40

Oltre agli allegati alla DiCo, per l'attivazione o la riattivazione del contatore il distributore locale del gas richiede un secondo set di moduli, previsto dalla Delibera 40/2014/R/gas dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che disciplina gli accertamenti documentali di sicurezza degli impianti di utenza a gas:

  • Allegato F/40 — informativa sulla richiesta di preventivo per l'allacciamento, a cura del venditore.
  • Allegato G/40 — modulo per l'attivazione della fornitura.
  • Allegato H/40 — richiesta di attivazione compilata dal cliente finale.
  • Allegato I/40 — attestazione di corretta esecuzione dell'impianto, compilata e firmata dall'impresa installatrice: è il documento che il distributore verifica prima di autorizzare l'apertura del contatore.

L'Allegato I/40 non sostituisce gli allegati tecnici della DiCo: li riassume in un formato standard che il distributore controlla come condizione per l'attivazione. Se il distributore rileva un'incongruenza tra l'Allegato I/40 e gli allegati tecnici allegati alla DiCo — dati dell'apparecchio diversi, esito della verifica di tenuta mancante — sospende l'attivazione e restituisce la pratica per la correzione, allungando i tempi di consegna dell'impianto al cliente finale.

Chi prepara e firma gli allegati tecnici obbligatori

Gli allegati tecnici li prepara e li firma il responsabile tecnico dell'impresa installatrice, la stessa figura che firma la DiCo, purché l'impresa sia abilitata per la lettera e) dell'art. 1 del DM 37/08. Se l'intervento riguarda anche un generatore di calore collegato alla rete gas (caldaia), serve in più l'abilitazione per la lettera c) — il caso tipico di un'impresa termoidraulica che installa sia l'allaccio gas sia la caldaia, e che deve avere entrambe le lettere per firmare l'intero pacchetto documentale. Il dettaglio di questo caso specifico, con la distinzione tra le due abilitazioni, è nella guida alla dichiarazione di conformità caldaia.

Il progetto, quando obbligatorio sopra i 50 kW, richiede invece la firma di un professionista iscritto all'albo (ingegnere, perito industriale, geometra abilitato secondo le rispettive competenze), distinto dal responsabile tecnico dell'impresa.

Cosa succede se manca un allegato tecnico obbligatorio

Una DiCo priva degli allegati tecnici, o con allegati incompleti, è considerata incompleta ai sensi del DM 37/08 e può essere rifiutata da Comune, ASL o distributore in fase di verifica. Le conseguenze pratiche sono due, distinte:

Sul piano amministrativo, l'art. 15 del DM 37/08 prevede una sanzione da 100 a 1.000 euro per le violazioni formali o documentali — allegati mancanti o incompleti rientrano tipicamente qui — e da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni più gravi, come la mancanza di un progetto obbligatorio o una realizzazione non a regola d'arte con impatto sulla sicurezza. La sanzione ricade sull'impresa installatrice.

Sul piano operativo, se manca o è incoerente l'Allegato I/40 richiesto dalla Delibera 40/2014, il distributore non attiva il contatore: l'impianto resta scollegato dalla rete finché la documentazione non viene corretta e ripresentata, con un ritardo che ricade direttamente sul cliente finale e sulla reputazione dell'impresa, non solo sul piano sanzionatorio.

Come organizzare gli allegati senza perdere ore in ufficio

Sul campo, il fascicolo ATO si costruisce raccogliendo dati che il tecnico ha già davanti: targhette degli apparecchi, valore di pressione della prova di tenuta, foto del tracciato realizzato. Il punto dove si perde tempo non è la raccolta in sé, ma il passaggio da appunti scritti a mano o foto sparse su WhatsApp alla relazione tecnica formattata da consegnare insieme alla DiCo.

Con Clemp, il tecnico manda una nota vocale e le foto degli apparecchi e del tracciato a fine intervento: i dati (marca, modello, potenza, esito della verifica di tenuta) vengono estratti e organizzati nella bozza della relazione tecnica, pronta da controllare e allegare alla DiCo — la firma, come sempre, resta di chi ha l'abilitazione. Lo trovi nel modulo Compliance di Clemp.

Domande frequenti sugli allegati tecnici obbligatori gas

Cosa sono gli allegati tecnici obbligatori (ATO) di un impianto gas? Sono i documenti che accompagnano la dichiarazione di conformità e ne descrivono i dettagli tecnici: relazione sui materiali, schema dell'impianto realizzato, dati degli apparecchi, esito della verifica di tenuta e caratteristiche di ventilazione e scarico fumi. Sono previsti dall'art. 7 del DM 37/08 e dalla nota 5 dell'Allegato I.

Quali documenti vanno allegati alla dichiarazione di conformità di un impianto gas? Relazione tecnica con i materiali usati, schema dell'impianto (o descrizione testuale equivalente per impianti semplici), dati di targa degli apparecchi, ventilazione dei locali, sistema di scarico fumi, esito della doppia verifica di tenuta (con aria e con gas) e, sopra i 50 kW di portata termica, il progetto firmato da un professionista iscritto all'albo.

Chi deve preparare e firmare gli allegati tecnici obbligatori gas? Il responsabile tecnico dell'impresa installatrice abilitata per la lettera e) dell'art. 1 del DM 37/08. Se l'intervento include anche una caldaia, serve in più l'abilitazione per la lettera c). Il progetto, quando obbligatorio, lo firma un professionista iscritto all'albo, non il responsabile tecnico dell'impresa.

Cosa rischio se manca un allegato tecnico nella DiCo di un impianto gas? Una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per le violazioni formali (allegati mancanti o incompleti), fino a 10.000 euro nei casi più gravi, prevista dall'art. 15 del DM 37/08. In più, se manca l'Allegato I/40 richiesto dalla Delibera 40/2014, il distributore locale non attiva il contatore finché la documentazione non è completa.

Serve sempre il progetto per un impianto gas? No. L'art. 5 del DM 37/08 lo richiede solo per impianti con portata termica complessiva superiore a 50 kW, per impianti con canne fumarie collettive ramificate o per impianti gas medicali e simili. Sotto questa soglia il progetto, quando comunque necessario per la complessità dell'intervento, può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Cosa sono gli allegati F/40, G/40, H/40 e I/40 della Delibera 40/2014? Sono i moduli previsti dalla Delibera ARERA 40/2014/R/gas per l'attivazione della fornitura: F/40 per il preventivo, G/40 per l'attivazione, H/40 compilato dal cliente finale, I/40 è l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto firmata dall'installatore, che il distributore verifica prima di aprire il contatore.

In conclusione

Gli allegati tecnici obbligatori non sono un di più rispetto alla DiCo: sono la parte che dimostra come è stato realizzato davvero l'impianto gas, e senza di essi sia il controllo amministrativo sia l'attivazione del contatore da parte del distributore possono bloccarsi. Tenere insieme relazione materiali, schema, dati degli apparecchi ed esiti delle verifiche di tenuta fin dal momento dell'intervento evita di doverli ricostruire a memoria quando la pratica viene respinta. Per il quadro generale della dichiarazione di conformità, resta valida la guida completa alla DiCo; per automatizzare la raccolta dei dati tecnici dal campo, c'è il modulo Compliance di Clemp.

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