Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico
Dichiarazione di conformità impianto elettrico: lettera a) DM 37/08, CEI 64-8, allegati tecnici e sanzioni art. 15. Guida con FAQ.

Hai appena installato, ampliato o trasformato un impianto elettrico e ti chiedi quale documento serve davvero, oltre alla fattura del lavoro? Si chiama dichiarazione di conformità (DiCo) ed è l'unico documento che certifica per legge che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte.
Questa guida è pensata per chi ha ricevuto (o deve rilasciare) una DiCo per un impianto elettrico: vedrai chi è abilitato a firmarla, quale norma tecnica deve rispettare, cosa deve contenere di specifico rispetto a un impianto gas o termico, e cosa rischi se manca. Per il quadro generale della DiCo — modello ministeriale, categorie di impianto, sanzioni comuni a tutte le tipologie — la guida completa alla DiCo copre l'inquadramento normativo di base; qui ci concentriamo su cosa cambia quando l'impianto è elettrico.
Se invece l'impianto è già esistente e la DiCo originale non si trova, il documento che ti serve non è questo: è la dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un tecnico dopo un sopralluogo.
Cos'è la dichiarazione di conformità per l'impianto elettrico
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico è il documento con cui l'impresa installatrice certifica che l'impianto è stato realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza vigenti e, dove previsto, secondo il progetto depositato. È disciplinata dal DM 37/08 (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37), in vigore dal 27 marzo 2008, che ha sostituito la precedente L. 46/1990.
Non è un attestato generico: certifica un impianto specifico, appena installato o modificato, firmato da chi ha materialmente eseguito il lavoro. È diversa sia dalla marcatura CE dei singoli componenti (interruttori, quadri, cavi), che certifica solo il prodotto, sia dalla dichiarazione di rispondenza, che riguarda impianti esistenti privi di DiCo originale.
Quando è obbligatoria: nuova installazione, trasformazione, ampliamento
La DiCo per l'impianto elettrico è obbligatoria per nuova installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria che modifica la struttura dell'impianto. Vale per un impianto civile, industriale, commerciale o per un impianto elettrico a servizio di un impianto termico (es. alimentazione del bruciatore di una caldaia).
Non serve per la manutenzione ordinaria (sostituzione di una presa o di un interruttore con caratteristiche identiche, senza modifiche allo schema) che non altera la struttura dell'impianto: in quel caso resta comunque obbligatorio l'aggiornamento del libretto o della documentazione dell'impianto già in possesso del proprietario.
Chi può rilasciarla: la lettera a) dell'art. 1 del DM 37/08
La DiCo di un impianto elettrico deve essere firmata dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata per la lettera a) dell'art. 1 del DM 37/08: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmine) e gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere.
È il punto su cui molti articoli generici restano vaghi: elencano le "lettere a-g" del DM 37/08 senza spiegare cosa copre ciascuna. Nella pratica, un'impresa abilitata solo per la lettera c) (riscaldamento e climatizzazione) o per la lettera e) (gas) non può firmare la DiCo dell'impianto elettrico anche se lavora nello stesso cantiere — serve l'abilitazione specifica sulla lettera a), verificabile tramite l'iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa.
Per gli impianti elettrici più complessi, l'art. 5 del DM 37/08 richiede anche un progetto redatto da un professionista abilitato: è sempre obbligatorio per gli impianti condominiali, e per le unità abitative singole quando la potenza impegnata supera i 6 kW o la superficie supera i 400 m². Sotto queste soglie basta la documentazione tecnica del responsabile dell'impresa installatrice, senza un progetto formale.
Cosa deve contenere: la documentazione tecnica specifica dell'impianto elettrico
La DiCo per un impianto elettrico usa lo stesso modello ministeriale (Allegato I al DM 37/08) di ogni altra dichiarazione di conformità, ma la parte tecnica cambia in base a cosa è stato installato. Per un impianto elettrico, gli elementi che il tecnico deve documentare e allegare sono:
- Schema unifilare dell'impianto realizzato, con la distribuzione dei circuiti, le sezioni dei cavi e le protezioni installate su ciascuna linea.
- Composizione del quadro elettrico: numero e taratura degli interruttori magnetotermici, presenza e caratteristiche dell'interruttore differenziale (il "salvavita"), schema di cablaggio interno.
- Impianto di terra: sezione del conduttore di protezione, posizione del dispersore, valore di resistenza misurato con lo strumento dedicato.
- Verifica dell'intervento del differenziale: prova strumentale del tempo di intervento, non solo test a pulsante.
- Relazione tipologica dei materiali impiegati (cavi, canaline, prese, interruttori) con riferimento alle norme CEI applicate.
Un errore frequente in cantiere: consegnare la DiCo senza lo schema unifilare aggiornato all'ultima modifica fatta in corso d'opera. Capita quando l'impianto viene rivisto rispetto al progetto iniziale (una presa spostata, un circuito aggiunto) e lo schema allegato resta quello di partenza — un disallineamento che emerge quasi sempre in un secondo momento, ad esempio durante un ampliamento successivo o un controllo.
Il riferimento tecnico: la norma CEI 64-8 (9ª edizione, novembre 2024)
La DiCo dichiara che l'impianto rispetta le "norme tecniche vigenti": per l'impianto elettrico in bassa tensione, il riferimento tecnico è la norma CEI 64-8, oggi alla 9ª edizione, in vigore dal 1° novembre 2024. Il tecnico che firma la DiCo certifica implicitamente la conformità a questa edizione, non a quella con cui l'impianto era stato eventualmente progettato in origine.
Le novità più rilevanti della 9ª edizione riguardano il sezionamento e la protezione dei circuiti, l'alimentazione dei servizi di sicurezza, e due sezioni aggiornate che oggi incidono direttamente su cosa un installatore deve documentare in DiCo quando l'impianto le include: la Sezione 712 (impianti fotovoltaici, protezione dei circuiti in corrente continua) e la Sezione 722 (infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici). Un impianto elettrico che comprende un fotovoltaico o una wallbox va quindi verificato — e dichiarato conforme — anche rispetto a queste due sezioni specifiche, non solo rispetto alla parte "tradizionale" dell'impianto.
Un chiarimento normativo: cosa non copre il DM 130/2025
Cercando aggiornamenti recenti sul DM 37/08 capita spesso di imbattersi nel Decreto Ministeriale 17 luglio 2025, n. 130 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025, in vigore dal 2 ottobre 2025), presentato da molte fonti online come un "aggiornamento sugli impianti elettrici". È impreciso, e vale la pena chiarirlo prima di citarlo per errore in una pratica.
Il DM 130/2025 modifica il DM 37/08 solo per la lettera b) dell'art. 1: impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici per la ricezione e distribuzione di segnali TV, telefonia, dati e fibra ottica, in funzione della banda ultra larga. Introduce, in sostanza, una nuova attestazione di predisposizione dell'edificio alla banda ultra larga al posto della vecchia dichiarazione, e chiarisce il ruolo del responsabile tecnico rispetto al progettista dell'edificio.
Non tocca in alcun modo gli impianti elettrici di alimentazione (lettera a) né la disciplina della loro dichiarazione di conformità: se stai certificando un impianto elettrico "tradizionale", il DM 130/2025 non è il riferimento normativo da citare.
Sanzioni se la DiCo manca o è incompleta
L'art. 15 del DM 37/08 disciplina le sanzioni amministrative a carico dell'impresa installatrice:
- Da 100 a 1.000 euro per violazioni formali o documentali (DiCo incompleta, allegati mancanti, ritardo nella consegna al committente).
- Da 1.000 a 10.000 euro per violazioni più gravi, commisurate a "entità e complessità dell'impianto" e al "grado di pericolosità" — un criterio che, per un impianto elettrico, pesa più spesso rispetto ad altre categorie di impianti proprio perché il rischio diretto (folgorazione, incendio da corto circuito) è più immediato di un impianto idrico o gas non a norma.
- Sospensione temporanea dall'Albo delle imprese artigiane o dal Registro delle imprese nei casi di reiterata violazione.
Le sanzioni ricadono sull'impresa installatrice, non sul proprietario — che però resta senza un documento richiesto per l'agibilità, per la vendita dell'immobile, per un mutuo o per l'allaccio della fornitura elettrica.
Impianto esistente senza DiCo? Non serve rifare l'impianto
Se l'impianto elettrico è già esistente e la DiCo originale non salta fuori — persa, mai consegnata, o dell'impresa che nel frattempo ha chiuso — non è necessario rifare l'installazione da zero. Un tecnico abilitato con almeno 5 anni di esperienza specifica nel settore elettrico può verificare l'impianto e rilasciare una dichiarazione di rispondenza (DIRI), prevista dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08 proprio per questo caso.
La procedura (sopralluogo, prove strumentali su differenziale e impianto di terra, relazione tecnica), chi può firmarla e i costi indicativi sono spiegati nella guida alla dichiarazione di rispondenza impianto elettrico. Un dettaglio da non confondere: la DIRI si può usare solo per impianti realizzati o modificati prima del 27 marzo 2008 o comunque privi di DiCo per cause non imputabili al proprietario attuale — per un impianto nuovo o appena modificato serve sempre e solo la DiCo.
Domande frequenti sulla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
Chi può firmare la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico? Il responsabile tecnico di un'impresa installatrice abilitata per la lettera a) dell'art. 1 del DM 37/08 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica). Un'abilitazione solo per impianti termici o gas non è sufficiente.
Serve un progetto per la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico domestico? Solo sopra certe soglie: sempre per gli impianti condominiali, e per l'unità abitativa singola quando la potenza impegnata supera 6 kW o la superficie supera 400 m². Sotto queste soglie basta la documentazione tecnica del responsabile dell'impresa installatrice.
Cosa succede se manca la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico? L'impresa installatrice rischia una sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro per violazioni formali, fino a 10.000 euro nei casi più gravi, in base a entità, complessità e pericolosità dell'impianto (art. 15 DM 37/08). Il proprietario resta senza un documento spesso richiesto per agibilità, vendita dell'immobile o allaccio della fornitura elettrica.
A quale norma tecnica deve essere conforme oggi un impianto elettrico? Alla CEI 64-8, oggi alla 9ª edizione, in vigore dal 1° novembre 2024. Per impianti che includono fotovoltaico o punti di ricarica per veicoli elettrici si applicano anche le sezioni specifiche 712 e 722 della stessa norma.
Il DM 130/2025 ha cambiato le regole per la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico? No. Il DM 130/2025 modifica il DM 37/08 solo per la lettera b) dell'art. 1 (impianti radiotelevisivi, dati, fibra ottica e predisposizione alla banda ultra larga), non per gli impianti elettrici di alimentazione previsti dalla lettera a).
Ho perso la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico installato anni fa: cosa faccio? Non serve rifare l'impianto: un tecnico abilitato con almeno 5 anni di esperienza specifica può verificarlo e rilasciare una dichiarazione di rispondenza (DIRI), il documento sostitutivo previsto dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
Quanto costa la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico? Non ha un costo ministeriale a parte: il rilascio è un obbligo di legge dell'impresa installatrice, normalmente incluso nel costo dell'intervento. Se un preventivo non la menziona tra i documenti consegnati a fine lavori, vale la pena chiederla esplicitamente prima di affidare l'intervento.
In conclusione
La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico non è un modulo generico compilato una volta e archiviato: è la prova che chi ha firmato aveva davvero titolo per farlo (lettera a) dell'art. 1 del DM 37/08), che l'impianto rispetta la CEI 64-8 nella sua edizione più recente, e che quadro elettrico, schema unifilare, impianto di terra e differenziale sono documentati come richiesto, non solo installati correttamente.
Per chi installa impianti elettrici ogni giorno, il rischio reale non è dimenticare la DiCo una volta, ma perdere per strada un dato di targa o uno schema aggiornato tra il cantiere e l'ufficio, con il quadro elettrico da un lato e la scrivania dall'altro. Il modulo Compliance di Clemp prepara la bozza della DiCo a partire dalla nota vocale e dalle foto che il tecnico manda su WhatsApp a fine intervento — schema, dati di targa dei componenti principali e checklist degli allegati mancanti arrivano in ufficio già organizzati, pronti da verificare prima della firma. La responsabilità tecnica, come sempre, resta di chi firma.
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